Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione RSPP sta per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è La figura designata dal datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 comma 1 lettera f) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.). Può essere interno ed esterno alla azienda e deve aver seguito un idoneo processo formativo. Quali sono le funzioni del RSPP Le funzioni del RSPP sono normate dal Decreto legislativo 81/08 altrimenti conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Come anticipato il RSPP “coordina il servizio di prevenzione e protezione che non è nient’altro che l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.). Tale figura è sempre obbligatoria qualora ci sia almeno 1 dipendente e la sua designazione rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili come disciplinato dall’art. 17 comma 1 lettera b). La mancata nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione comporta una grave violazione che in caso di accertamento prevede, come provvedimento, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Alcune volte, a seconda della tipologia dell’azienda, può essere coadiuvato da altri soggetti di addetti al servizio di prevenzione e protezione “ASPP”, i quali devono essere in possesso di caratteristiche tecniche specifiche atte a poter ricoprire l’incarico. La normativa permette che il ruolo del RSPP possa essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, solo in alcuni casi specifici, riportati all’allegato II del medesimo Decreto: Aziende Artigiane o Industriali con un massimo di 30 lavoratori Aziende Agricole o Zootecniche che occupano fino a 30 dipendenti Aziende della Pesca con un limite di 20 lavoratori Altre Aziende fino a 200 lavoratori In questi casi il datore di lavoro deve frequentare un opportuno corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda della categoria di rischio aziendale. Altrimenti è possibile ricorrere alla nomina del RSPP o ad una figura interna, dipendente dell’azienda, o ad una persona esterna purché abbia determinate capacità e requisiti professionali come disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Compiti del RSPP Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si occupa dell’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione, nonché all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale. Elabora, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive, oggetto della valutazione dei rischi (art. 28 comma 2), le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornendo loro le informazioni (art. 36) e partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), sono tenuti al segreto professionale in merito ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni previste dal TU. È bene ricordare che, il datore di lavoro che ricorre ad un RSPP esterno non lo esime dalla propria responsabilità in materia. Logica srls con la sua esperienza trentennale nel settore, offre il servizio di RSPP alle aziende e consulenza in materia di valutazione dei rischi. Per maggiori informazioni potete contattarci al numero: 06.45431710. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla sezione SICUREZZA SUL LAVORO[/su_button] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”13 ” center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Logica Servizi
Come si individua il datore di lavoro
Come si individua il datore di lavoro? L’individuazione del Datore di lavoro in riferimento ai compiti di Sicurezza e Salute sul Lavoro è precisamente normata. Esiste una netta distinzione tra datore di lavoro legato ad Aziende pubbliche e private. Articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Nell’articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si indicano come “datore di lavoro” due differenti situazioni che distinguendo tra datore di lavoro del settore privato e datore di lavoro nella pubblica amministrazione. Datore di lavoro nel settore privato Nel settore privato per datore di lavoro si intende ”il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Dove per unità produttiva si intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” – Articolo 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Riportiamo, a tal proposito, la Sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 della Corte di Cassazione che intende specificare quando un soggetto aziendale può assumere vesti di datore di lavoro. “… l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”. Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni Nelle pubbliche amministrazioni “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” Per pubbliche amministrazione “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” [Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 – Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)] all’art.1 comma 2 La coesistenza di due differenti nozio0ni di datore di lavoro non sono intercambiabili o formulate in diversi termini, nell’intento di preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel settore privato la figura del datore di lavoro è una figura giuridica che ha carattere “oggettivo”. Nel settore pubblico tale figura viene individuata “soggettivamente” dall’organo di vertice dell’amministrazione in quanto soggetto fornito di poteri decisionali e di spesa autonomi. Identificazione del Datore di Lavoro (Come si individua il datore di lavoro?) Quindi come si individua il datore di lavoro? Il datore di lavoro può essere identificato nei seguenti modi: Nelle Società di Persone, società semplici, gli obblighui di sicurezza è rivolta su tutti i soci, salvo indicazioni di delega verso un singolo socio. Società di Nome Colletivo: il socio risponde penalmente dell’infortunio dell’altro socio. Società in Accomandita Semplice: risulta datore di lavoro il socio accomandatario, al quale è negata la delega di responsabilità all’a ccomandante Società di Capitali: SPA, SRL, Società in Accomandita per Azioni nelle quali la responsabilità in generale grava sul Consiglio di Amministrazione: Presidente, o Consigliere/Amm. Delegato o Amministratore Unico, salvo attribuzione di poteri ad altro soggetto Cooperative: il responsabile della sicurezza e salute sul lavoro è il Presidente legale rappresentasntedella società, con possibilità di dimostrare l’attribuzione a terzi. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla sezione SICUREZZA SUL LAVORO[/su_button] Come si individua il datore di lavoro Sicurezza sul Lavoro Logica Servizi
Caratteristiche intrinseche all’area di cantiere
Lo studio delle caratteristiche intrinseche all’area cantieristica va naturalmente sviluppata tenendo conto dell’intero contesto ambientale e quindi delle caratteristiche geotecniche, geomorfologiche e idrogeologiche del terreno, sia in fase di progettazione dell’opera ma anche per una corretta organizzazione del cantiere e la conseguente prevenzione di infortuni in corso d’opera. Come già detto nel nostro precedente articolo sull’impatto dei cantieri con il contesto ambientale. I fattori, che maggiormente possono influenzare la stabilità delle terre sul quale si sviluppa il cantiere, sono: perdite di tubazioni oppure dispersioni acque di lavorazione; scoline e drenaggi inefficaci; pioggia e conseguenti rischio di allagamento; manutenzione scadente dei drenaggi; abbattimento della falda per il mantenimento all’asciutto degli scavi; vibrazioni, per: transito dei mezzi pesanti; o utilizzo di macchine operatrici fisse e mobili. LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE Per le fonti di pericolo individuate nel sito dove il cantiere sorge, si dovrà quindi prevedere ad progettare ed adottare soluzioni necessarie per la difesa geologica, provvedendo per esempio: al consolidamento dei terreni; o armando le pareti, per la difesa idrica, con: canali di scolo delle acque di irruzione del cantiere, o comunque di tutte quelle procedure idonee alla risoluzione delle problematiche. Anche la presenza di pericolo di caduta di masse di terreno, valanghe, frane, penetrazione di masse (es. automezzi nel cantiere) e/o la caduta di materiali dall’alto deve essere presente in fase di analisi della situazione al contorno. Anche nei casi in cui la presenza dei rischi risulti attigua alle postazioni di lavoro, è indispensabile procedere con soluzioni che riducano al minimo i rischi. Per una consulenza o per maggiori informazioni per una progettazione cantieristica conforme, potete contattarci ai nostri recapiti. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu
L’interazione del cantiere con il contesto ambientale
L’interazione del cantiere con il contesto ambientale si connette all’impatto dello stesso al luogo in cui esso andrà a sorgere, valutando in particolare i rischi interconnessi tra le attività del cantiere, le attività già presenti sul territorio ed i pericoli ambientali provocati dal lavoro cantieristico. Lo studio delle caratteristiche intrinseche all’area del cantiere, va sviluppato tenendo conto dell’intero contesto ambientale, compresi gli aspetti geotecnici, geomorfologici e idrogeologici del terreno, non solo in fase di progettazione dell’opera ma anche, per una corretta organizzazione del cantiere e la conseguente prevenzione di infortuni, in corso d’opera. Il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) pertanto, al fine di una corretta redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), è tenuto ad analizzare tutti i possibili fattori di rischio, con riferimento in particolare: alle caratteristiche dell’area di cantiere, all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante, indicando, per ogni fattore di rischio individuato: le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra. Contestualmente il CSP, in fase di progettazione, qualora dovessero essere modificate le procedure organizzative e/o strutturali del cantiere, provvederà all’aggiornamento del PSC da lui redatto. In assenza del PSC il datore di lavoro delle imprese esecutrici è comunque tenuto, in fase di esecuzione, a curare, “le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all’interno o in prossimità del cantiere. La contestualizzazione del cantiere al sito condiziona inevitabilmente le scelte organizzative del medesimo…” come da D.Lgs. 81/08. Quando si realizzano opere di grandi dimensioni, o in ambiente urbano, vige l’obbligo da parte del progettista di mettere in pratica procedure organizzative che permettano il rispetto del contesto urbano circostante. Si dovranno quindi scegliere soluzioni progettuali (es prefabbricati) ed organizzative (es. torri e gru) atte a curare fattori estetici e funzionali, preservando la sicurezza interna ed esterna al cantiere. Lo studio del sito, in sostanza, dovrà quindi tener presente del raggiungimento di un più possibile ed ottimale equilibrio tra cantiere ed il contesto sul quale esso temporaneamente sarà posizionato. Qualora vengano rilevate interferenze o si debbano modificare tecniche costruttive e/o organizzative, Il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) provvederà all’attuazione di nuove soluzioni al fine di eliminare, o comunque ridurre, il rischio da e verso l’ambiente esterno. LEGGI ANCHE: VIA e VAS, differenza e applicazione Per una consulenza o per maggiori informazioni sull’argomento, potete contattarci ai nostri recapiti. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu
Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro
Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948. Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni. STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali: P.R.27 aprile 1955, n. 547; P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni) P.R.19 marzo 1956, n. 303; la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro. Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana. La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii. Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare il TUSL vuole tutelare: la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere; il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). In Conclusione Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti. Logica Srls La Logica srls Servizi per le Aziende opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. 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