La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro. Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”. Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto. In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore. Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore. Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente. Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali. La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio Logica Servizi Informa
Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti….
COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine
In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.
Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?
La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a: Green pass base e rafforzato Obbligo di mascherina ffp2 Fine della differenziazione delle zone in base al colore Protocolli e linee guida Obbligo mascherine FFp2 Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2: Su mezzi di trasporto Su funivie cabinovie e seggiovie Accesso a spettacoli aperti al pubblico Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Green pass Base e Rafforzato Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario. Il Green pass base permetterà l’accesso a: Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a: · Mense · Servizi di ristorazione · Concorsi pubblici · Corsi di formazione pubblici e privati · Principali mezzi di trasporto · Convegni e congressi · Piscine, centri natatori, palestre, ecc · Centri culturali, centri sociali e ricreativi · Spettacoli aperti al pubblico · Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc · Feste religiose e civili al chiuso Isolamento e auto- sorveglianza Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto. La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento. Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 Logica Servizi Informa
Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare)
Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede non solo l’obbligo di formazione per le figure aziendali che si occupano di tale materia ma anche l’aggiornamento continuo (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). L’obbligo di aggiornamento periodico riguarda anche il RLS. In particolare, il Decreto stabilisce che l’aggiornamento del RLS debba avere cadenza annuale e la sua durata debba essere di 4 ore per le aziende che impiegano tra i 15 ed i 50 lavoratori. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, la durata dell’aggiornamento annuale obbligatorio sale ad 8 ore l’anno. Nelle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori si consiglia comunque, alla luce delle recenti disposizioni normative emanate, di effettuare l’aggiornamento della formazione del RLS con un corso della durata di 4 ore. La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima della formazione base e dell’aggiornamento, definendone anche i contenuti minimi. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che l’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza possa essere erogata in modalità e-learning se tale modalità viene indicata all’interno della contrattazione collettiva nazionale. Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Logica Servizi Informa
Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada
Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo puo’ decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione puo’ risultare la piu’ agevole vista la complessita’ della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente e’ in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.
Ricerca un tecnico della prevenzione/ingegnere
La Logica S.r.l. per il suo dipartimento di Medicina e Sicurezza sul lavoro, ricerca un tecnico della prevenzione/ingegnere da inserire nel settore della sicurezza sul lavoro. Attività – Check-up aziendali per la verifica delle condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori nel rispetto della normativa in materia; – proposte di azioni correttive e/o migliorative degli ambienti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori; – Redazione DVR e documenti di rischi specifici collegati; – Redazione POS, PSC, DUVRI.PIANI DI SICUREZZA ecc…. – Erogazione corsi di formazione in materia specifica di salute e sicurezza Si richiede: – Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegneria o altre discipline tecnico-scientifiche; – conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); – Buona conoscenza delle tecniche di valutazione del rischio e di rischi specifici; – Disponibilità ad esecuzione sopralluoghi presso aziende clienti; Si offre: – Contratto assunzione; – Sviluppo professionale; Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Logica Servizi Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Inserisci qui la tua richiesta**: **Obbligatorio il curriculum vitae [ninja_form id=6]
I nuovi standard di sicurezza in RM
PREMESSA Il 16 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 14 Gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”. Il nuovo testo, contenente gli standard di sicurezza e impiego per le Risonanze Magnetiche, abroga di fatto il precedente D.M. del 10 Agosto 2018, ottimizzando gli aspetti di sicurezza. Il legale rappresentante della struttura sanitaria configura come garante della sicurezza e della corretta applicazione del Decreto, massimizzando la tutela a carico di lavoratori e pazienti. Le risonanze magnetiche settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia, piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione. Le disposizioni di sicurezza relative alle apparecchiature RM Total Body invece, restano pressoché invariate rispetto al D.M. del 2018. LE PRINCIPALI NOVITA’ Di seguito i nuovi standard di sicurezza previsti dal D.M. del 14 Gennaio 2021, suddivisi punto per punto: Apparecchiature RM mobili L’installazione di apparecchiature di risonanza magnetica è consentita presso strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un’apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo. Qualora una struttura disponga dei macchinari sopra citati, può dotarsi di apparecchiature RM mobili, le quali sono tuttavia da intendersi esclusivamente come temporanee e utilizzabili durante la manutenzione o la sostituzione di quelle fisse, per un periodo non superiore a un anno. Zone ad accesso controllato e locali L’accesso del personale autorizzato alle zone RM è consentito attraverso un unico varco, sempre mediante l’impiego di un dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc.). L’entrata nella zona ad accesso controllato deve essere regolamentata garantendo la valutazione dei rischi per i portatori di dispositivi cardiaci e il divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici. La zona di rispetto deve essere interamente confinata all’interno del centro di diagnostica per immagini. Garanzia e verifiche Deve essere predisposto ed aggiornato un programma di garanzia della qualità, redatto congiuntamente dal medico e dall’esperto responsabile, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità periodici, con cadenza almeno semestrale (esclusa la Gabbia di Faraday che rimane con cadenza annuale) Controlli di sicurezza Il regolamento di sicurezza deve essere redatto congiuntamente dall’esperto responsabile della sicurezza in RM e dal Medico responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM. Idoneità di approntamento delle installazioni mobili RM E’ responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante garantire che l’approntamento di una apparecchiatura RM mobile risponda ai requisiti generali di garanzia previsti per le apparecchiature RM fisse. Equipe RM Team composto da medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell’applicazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature RM. All’equipe RM viene data la possibilità di compilare il questionario anamnestico, il quale viene però firmato dal medico responsabile o da medico radiologo delegato dal medico responsabile. Questionario anamnestico Al fine di individuare possibili controindicazioni all’esame RM, il medico responsabile della sicurezza clinica dell’apparecchiatura deve predisporre un questionario anamnestico, firmato dal medico responsabile della prestazione diagnostica, il quale accerterà la regolarità delle risposte ed escluderà la presenza di possibili controindicazioni all’esame. Apparecchiature non soggette ad autorizzazione Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle articolazioni, degli arti e della biomeccanica vertebrale non sono soggette ad autorizzazione. Trasmissione della documentazione tecnica La struttura sanitaria entro 60 giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura RM, per il tramite del legale rappresentante, comunica alla Regione di appartenenza il completo soddisfacimento degli obblighi previsti, trasmettendo la relativa documentazione tecnica. Paziente in stato di gravidanza Viene introdotto un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta, dove particolare attenzione è rivolta alla giustificazione dell’esame nei confronti sia della paziente che del nascituro. La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell’esame. CONCLUSIONI Il Decreto recupera, nella quasi totalità, lo scheletro del DM del 2018, apportando poche modifiche ma fondamentali, come la delineazione in maniera più chiara delle responsabilità e dei ruoli nella diagnostica per immagini, tra cui: 1) Deve essere garantita la presenza fisica del medico responsabile, in assenza di quest’ultimo, del medico radiologo (il quale deve essere delegato dal medico responsabile) nel centro di diagnostica per immagini; 2) In caso venisse delegato, dal medico responsabile, il medico radiologo diverrebbe il responsabile della sicurezza clinica delle attrezzature e degli esami RM. Successivamente all’installazione dell’apparecchiatura RM, entro 60 giorni, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dall’attuale normativa. In caso di strutture sanitarie in cui sono già istallate e operanti apparecchiature RM, il tempo di adeguamento alle disposizioni è 6 mesi dalla entrata in vigore del presente DM. Il presente decreto è entrato in vigore il 15 Aprile 2021. Sono state revisionate le Appendici all’interno del D.M.: Appendice 1 – Esempio di modulo di anamnesi e consenso informato per esame di Risonanza Magnetica (da stampare obbligatoriamente fronte/retro) Appendice 2 – Esempio di scheda di accesso DI COSA CI OCCUPIAMO In materia di Risonanza Magnetica la LOGICA SERVIZI offre i seguenti servizi: Analisi e verifica dei luoghi di lavoro Progetto di fattibilità Progetto strutturale dei carichi Progettazione barriere protettive Sorveglianza fisica Incarico Esperto Responsabile Controlli di qualità Verifica della gabbia di Faraday Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito contatta la nostra segreteria al numero 06/45431710 – 06/45431711 o scrivi a segreteria@logicaservizi.eu I nuovi standard di sicurezza in Risonanza Magnetica Logica Servizi Informa
Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro
Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro Premessa Il 6 Aprile 2021, esattamente dopo un anno, è stato aggiornato il Protocollo COVID per i luoghi di lavoro. Cos’è il Protocollo COVID? Si tratta di un documento in cui vengono enunciati i requisiti minimi affinché le aziende possano continuare a lavorare nonostante la pandemia in corso. E’ bene premettere che tale Protocollo non riguarda gli ambienti di lavoro sanitari, i cantieri ed il trasporto pubblico, per i quali sono stati predisposti Protocolli specifici. In origine, il 14 Marzo 2020, appena entrati nel primissimo lockdown, il Governo decise di elaborare, assieme alle Parti Sociali, un documento con il fine precipuo di garantire il proseguo in sicurezza delle attività lavorative ed il contenimento della diffusione del virus durante l’espletamento delle stesse. Il Protocollo dettò poche ma fondamentali regole che, salvo un piccolo aggiornamento del 24 Aprile 2020, è rimasto in vigore fino ad oggi. Ad inizio Aprile 2021, il Governo ha incontrato di nuovo le Parti Sociali per aggiornare ulteriormente il Protocollo.Il testo è stato semplificato, reso più chiaro anche ad un occhio non tecnico e sono state risolte alcune incongruenze presenti nelle versioni precedenti. Il contenuto del Protocollo Il Governo, come nelle versioni precedenti, raccomanda la modalità del lavoro agile, l’incentivare le ferie ed i congedi retribuiti, la sospensione dei reparti aziendali non essenziali e la limitazione degli spostamenti all’interno dei reparti produttivi. Di seguito i punti salienti. INFORMAZIONE L’azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (clienti, visitatori, manutentori, corrieri, ecc.) delle disposizioni delle Autorità mediante idonea cartellonistica. L’ingresso è vietato per chi abbia una temperatura corporea > 37,5°, sintomi influenzali, provenga da zone a rischio o abbia avuto contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni. I lavoratori sono obbligati ad indossare, in base alla valutazione dei rischi, mascherine chirurgiche o dispositivi protettivi di tipo superiore (es. FFP2/FFP3). Le mascherine di comunità (in tessuto o fatte in casa) possono essere utilizzate solo dai visitatori. INGRESSO IN AZIENDA Chiunque entri in azienda (lavoratore o visitatore) può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.Ne consegue che la misurazione della temperatura corporea non è obbligatoria, salvo casi specifici (es. strutture sanitarie o cantieri). I visitatori devono utilizzare servizi igienici diversi da quelli dei lavoratori. RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO POSITIVITA’ Il lavoratore precedentemente positivo può tornare sul posto di lavoro secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020, ovvero dopo 10 giorni + tampone negativo. I lavoratori positivi per più di 21 giorni devono presentare un tampone negativo antigenico o molecolare. I lavoratori che durante la positività hanno subìto un ricovero ospedaliero, prima della riammissione al lavoro, devono essere visitati dal Medico Competente. PULIZIA E SANIFICAZIONE Le aziende che vogliono continuare a lavorare devono garantire una pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro (incluse maniglie, tastiere, schermi touch, distributori snack) ed una sanificazione periodica. In caso di positività di un lavoratore si deve procedere con la sanificazione prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020, n. 5443.Tradotto: detergenti neutri + varechina o alcol ≥ 70%. SPAZI COMUNI Gli spazi comuni (spogliatoi, mense, aree snack) sono contingentate, deve essere garantita una ventilazione continua dei locali ed il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone presenti. Deve essere prevista la sanificazione degli spogliatoi dopo ogni turno lavorativo. TRASFERTE DI LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE Le trasferte nazionali e internazionali sono consentite, ma si richiede una stretta collaborazione tra Datore di lavoro, R.S.P.P. e Medico Competente, al fine di valutare la tipologia di trasferta e l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. Le riunioni in presenza non sono consentite, a meno che i partecipanti siano impossibilitati ad un collegamento a distanza o vi siano condizioni di necessità o urgenza. I corsi in materia di salute e sicurezza sono sempre consentiti in presenza (antincendio, primo soccorso, preposto, ecc.). I corsi di formazione aziendale sono consentiti solo all’interno dell’azienda e mai al di fuori della stessa. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA Se un lavoratore sviluppa una temperatura corporea > 37,5° o sintomi simil-influenzali, deve essere munito di mascherina chirurgica (ove già non lo fosse), essere accompagnato in un locale isolato e ben ventilato, e avvertire immediatamente la A.S.L. di competenza o il proprio medico di base. SORVEGLIANZA SANITARIA E COMITATO COVID-19 La sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente non deve interrompersi in quanto può intercettare eventuali casi di positività. Il medico competente ha l’obbligo di individuare la presenza di eventuali soggetti fragili ovvero soggetti particolarmente sensibili ad una potenziale infezione (malati oncologici, con diabete, immunodepressi, ecc.). Deve essere istituito in azienda un Comitato COVID comprensivo delle principali figure di sicurezza, solitamente composto da Datore di lavoro, Medico Competente, R.S.P.P. e R.L.S., con il fine di confrontarsi in merito alla gestione del virus all’interno del contesto lavorativo, proporre nuove procedure operative e di emergenza, individuare punti di forza e punti critici. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro Logica Servizi Informa