Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive. Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo. L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute. I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono: Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali; I soci lavoratori; Gli associati in partecipazione; I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come opera il Medico competente Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore. Compiti del Medico competente I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL. L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono: Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio. Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione: Idoneità; Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea; Inidoneità permanente. Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano: Rischio chimico; Rischio vibrazione; Rischio rumore; Rischio agenti cancerogeni; Rischi da agenti biologici; Movimentazione manuale di carichi; Agenti fisici pericolosi; Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali; Lavoro notturno; Attività in alta quota; Lavoro in ambienti confinati; Lavori su impianti ad alta tensione. Potrebbe interessarti: Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto. Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
Uso di alcol al lavoro, cosa rischiano i dipendenti?
L’ uso di alcol sul posto di lavoro può essere proibito dalla legge. E fin qui nulla di strano. Quello che però stabilisce la normativa in materia, varia a seconda delle categorie professionali e delle mansioni ricoperte all’interno delle aziende.
Regolamento europeo DPI e datori di lavoro, maggiori garanzie per l’azienda
Lo aspettavano tutti da tempo, poiché nel settore occorreva una normativa che regolarizzasse la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il regolamento per l’avvicinamento delle legislazioni europee in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), pubblicata il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE), il Parlamento Europeo ha delineato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
Infortunio e malattie professionali: qual è la differenza?
L’infortunio e le malattie professionali sono situazioni molto differenti, anche se troppo spesso alcuni tendono a sovrapporle o, ancor peggio, utilizzarle come sinonimi. Niente di più sbagliato, in quanto l’infortunio e la malattia professionale si differenzia anche in relazione del “fattore tempo” con il quale esse potrebbero manifestarsi. Entrambe hanno in comune la possibile alterazione dello stato di salute del lavoratore, ciò che cambia è la modalità ed i tempi con il quale questa alterazione avviene. Andiamo più nel dettaglio. Infortuni sul lavoro L’infortunio sul lavoro è l’avvenimento che, purtroppo, anche i non addetti ai lavori sono più abituati a conoscere. Ogni giorno, infatti, il calendario segna casi di infortuni sul lavoro: i dati INAIL, riguardanti l’anno 2017, segnalano 635.433 denunce di infortuni sul lavoro, 1.029 delle quali con esito mortale (+1,1% rispetto al 2016). L’infortunio sul lavoro riguarda il manifestarsi di un evento traumatico e repentino che coinvolge il lavoratore e la sua salute. In questa sfera di eventi, in Italia, rientrano anche gli infortuni in itinere, ovvero gli infortuni che avvengono nel tragitto da casa al lavoro e viceversa, o tra le diverse sedi lavorative: secondo le informazioni fornite dall’INAIL, l’ente responsabile che si cura di tutte le problematiche relative agli infortuni e le malattie professionali, i dati relativi agli infortuni in itinere, riguardanti il 2017, segnano un +2,8% rispetto all’anno 2016, registrando inoltre degli incrementi, pari al + 5,2%, delle morti avvenute in itinere ed una diminuzione dello 0,4% di quelle in occasione di lavoro. I termini stabiliti, per il quale si può parlare di infortunio sul lavoro e relativa comunicazione all’INPS, è stabilito alla soglia del superamento dei 3 giorni di impossibilità di svolgere le proprie mansioni da parte del lavoratore. Vai all’infografica INAIL Malattia professionale Per malattia professionale si intende, al contrario dell’infortunio, il manifestarsi di alterazioni dello stato di salute sviluppato nel corso degli anni di attività. Esistono, infatti, delle tabelle che catalogano ed indicano le malattie correlate alle diverse professionalità, al fine di prevenire e controllare lo stato di salute del lavoratore, con l’ausilio del medico competente. Tra le condizioni più frequenti che possono causare malattie professionali, solo per fare alcuni esempi, possiamo indicare quelle dovute al prolungarsi nel tempo di posizioni innaturali, il sollevamento di materiali pesanti, l’inspirazione di sostanze chimiche, la prolungata permanenza davanti ad uno schermo, l’utilizzo costante di strumenti di precisione o l’esposizione prolungata a raggi x in ambiente sanitario. I dati INAIL, relativi al 2017, riguardanti le denunce di malattia professionale, segnalano una diminuzione che si attesta ai 58.129, 2.200 in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 (-3,7%). L’agricoltura è il settore che segnala una maggiore diminuzione, seguita dal settore dell’industria e dei servizi. Resta però il dato allarmante delle malattie professioanli dovute a patologie osteo-muscolari e del tessuto connettivo, il 61% dei casi protocollati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Chi paga l’indennizzo per infortunio o malattia professionale Il soggetto responsabile di erogare l’indennizzo ai lavoratori colpiti da infortunio, o affetti da malattie professionali è l’INAIL. Nei casi di infortunio, è utile ricordare che tale indennizzo scatta al superamento dei 3 giorni di infermità del lavoratore e che il grado di invalidità rappresenterà il fattore con cui si stabilirà l’indennizzo a cui il soggetto avrà diritto. Logica servizi offre a tutte le aziende, di qualsiasi settore, la possibilità di proteggere i propri dipendenti con tutti i mezzi adatti a contenere al massimo il rischio di infortuni, o malattie professionali. Grazie a corsi di formazione ed informazione, documentazione ed analisi dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro, visite e controlli medici svolti da medici competenti e centro medico di proprietà per la medicina del lavoro, Logica si attesta tra le società di consulenza per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di Roma in grado di garantirti professionalità ed esperienza. Per maggiori informazioni, o richiesta di preventivo, contattaci ai nostri recapiti, saremo a tua disposizione al fianco della tua azienda. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA[/su_button]
Cosa accade se non si investe in sicurezza sul lavoro?
Cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro prescritti dal Testo Unico 81/08? Al di là dei danni naturali e fisici che possono colpire dipendenti e proprietari dell’azienda, esiste il rischio di veder quantificato il tutto in una grande beffa economica – con sanzioni e ammende – che può mettere in ginocchio una impresa su cui sono stati investiti tempo, soldi e sogni di gloria.
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2). Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione. Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi: Fornitura di servizi intellettuali Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U. Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice. Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti: Parte 1 – Azienda Committente Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze LOGICA SERVIZI
DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere
DVR, Documento di Valutazione dei Rischi DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere DVR, Documento di Valutazione dei Rischi: Quanti rischi sono presenti in una azienda? E dove si annidano? Ogni struttura in cui viene svolta l’attività di impresa deve possedere un DVR, ovvero una mappatura su cui vengono censite e valutate tutte le incognite potenzialmente pericolose per i dipendenti e per la struttura stessa, che rappresenta un passaggio obbligatorio per il datore di lavoro e non delegabile a figure terze.
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
Convocazione riunione periodica Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza. Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti: Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante; L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi); Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi; L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono: Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti; I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione. Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico. Verbale di riunione periodica sulla sicurezza Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future. Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Formazione obbligatoria per gli addetti antincendio e di primo soccorso
Formazione obbligatoria per addetti antincendio e addetti di primo soccorso: Ci sono ruoli ben definiti quando in azienda si parla di primo soccorso. Dal datore di lavoro ai dipendenti, infatti, l’articolo 45 del D.Lgs 81/2008 sancisce che è il datore di lavoro, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, l’incaricato a prendere “i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza”. Ma quali sono le mansioni dei dipendenti? E soprattutto quali devono essere i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso?
D.lgs 81/08: il ruolo del Dirigente
Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro. L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione. La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi. Potrebbe interessarti: Ruolo e Obblighi del Preposto Compiti del Dirigente Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 17 D.lgs 81/08 A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono: a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui